Ordinanza — n. 25635/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARASA BARBARA nato a TERRASINI il 25/07/1961 MANIACI VINCENZO nato a TERRASINI il 10/11/1966 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod. pen; Ordinanza — n. 25635/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARASA BARBARA nato a TERRASINI il 25/07/1961 MANIACI VINCENZO nato a TERRASINI il 10/11/1966 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 28 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 12 settembre 2019, nei confronti di Barbara Marasà e di Vincenzo Maniaci, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli stessi, è manifestamente infondato, in quanto alle pagine 3 e 4 la corte di appello ha sottolineato come dal materiale istruttorio raccolto emergesse con evidenza la loro colpevolezza, trattandosi di incidente avvenuto all'interno dell'abitazione, e non stradale, come invece sostenuto dai prevenuti, che non si confrontano con le solide argomentazioni individuate, peraltro riproponendo nel ricorso un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il President