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Ordinanza — n. 25634/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25634/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCHINI DIEGO nato a RIVOLI il 24/11/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; t La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 20 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti, in data 9 dicembre 2019, nei confronti di Diego Moschini, confermava la condanna per il reato di truffa, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dalla sicura riferibilità a questi della Postepay su cui era confluito l'ingiusto profitto corrisposto dalla vittima della frode, senza che fosse riscontrato un utilizzo della carta da parte di terzi;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25634/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dalla sicura riferibilità a questi della Postepay su cui era confluito l'ingiusto profitto corrisposto dalla vittima della frode, senza che fosse riscontrato un utilizzo della carta da parte di terzi;

Parole chiave

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pagamento in mano di terzi mezzo di pagamento abuso di carte-chèques fornitore di servizi di pagamento messa in circolazione di monete false azione creditoria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCHINI DIEGO nato a RIVOLI il 24/11/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 20 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti, in data 9 dicembre 2019, nei confronti di Diego Moschini, confermava la condanna per il reato di truffa, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dalla sicura riferibilità a questi della Postepay su cui era confluito l'ingiusto profitto corrisposto dalla vittima della frode, senza che fosse riscontrato un utilizzo della carta da parte di terzi;

Considerato che la seconda doglianza, con cui si censura la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha fatto buon governo dei princìpi espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, peraltro richiamati, evidenziando come lo svolgimento delle trattative interamente online e dunque la distanza tra le parti avessero reso più agevole per il Foschini la realizzazione della truffa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre