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Ordinanza — n. 25632/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25632/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25632/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELI LUCIANO nato a ROMA il 18/11/1945 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 5 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Terni, in data 24 maggio 2019, nei confronti di Luciano Fedeli, confermava la condanna per il reato di truffa e lo assolveva dal reato di cui all'art. 491 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta manifestamente infondato, in quanto a pagina 1 della motivazione il secondo giudice ha con congrue argomentazioni sconfessato l'assunto difensivo, evidenziando come proprio il non aver celato la propria identità avesse consentito al prevenuto di carpire la fiducia della vittima, inducendola così in errore;

Regesto Legislator

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art. 491 cod. pen; Ordinanza — n. 25632/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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inganno sull'identità accusa di truffa identificazione credibile mancanza di credibilità rottura del rapporto di fiducia frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 491 cod. pen
La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 5 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Terni, in data 24 maggio 2019, nei confronti di Luciano Fedeli, confermava la condanna per il reato di truffa e lo assolveva dal reato di cui all'art. 491 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELI LUCIANO nato a ROMA il 18/11/1945 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 5 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Terni, in data 24 maggio 2019, nei confronti di Luciano Fedeli, confermava la condanna per il reato di truffa e lo assolveva dal reato di cui all'art. 491 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta manifestamente infondato, in quanto a pagina 1 della motivazione il secondo giudice ha con congrue argomentazioni sconfessato l'assunto difensivo, evidenziando come proprio il non aver celato la propria identità avesse consentito al prevenuto di carpire la fiducia della vittima, inducendola così in errore;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente