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Ordinanza — n. 25526/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as lower court correctly found capacity for intent and volition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25526/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Coletta inadmissible, upholding the Court of Appeal's judgment. The lower court established that Coletta possessed the capacity for intent and volition regarding violent conduct, injuries, and property damage, noting his personality disorder did not impair imputability. Consequently, the Court ruled that the appeal's arguments were merely repetitive of censure already adequately refuted by the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of identical censure already adequately refuted by the Court of Appeal, which has clearly established the defendant's capacity for intent and volition.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility capacity for intent and volition repetitive censure personality disorder imputability Court of Cassazione procedure attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
la cui sinteticità risulta compatibile con la quantificazione della pena base e del minimale aumento ex art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
la cui sinteticità risulta compatibile con la quantificazione della pena base e del minimale aumento ex art. 81 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTA DOMENICO nato a MONTESILVANO il 06/03/1965 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Coletta Domenico; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato (primo motivo) la sussistenza della capacità di intendere e di volere - giusta perizia effettuata nel corso della istruttoria con assegnazione di incarico a specialista - della condotta violenta e funzionale a resistere all'azione del personale di polizia, delle lesioni nei confronti dell'assistente della Polizia di Stato e del danneggiamento della porta degli uffici di polizia (secondo motivo), così rendendo palese il dolo della condotta non compromessa dall'accertato disturbo sociale di personalità non ritenuto idoneo a compromettere o scemare l'imputabilità; osservato che manifestamente infondato si presenta, altresì, il prospettato assorbimento dei delitti di lesione e danneggiamento (secondo motivo), avendo la Corte di appello messo in evidenza la pertinente giurisprudenza di legittimità che sul punto risulta pacifica; rilevato che, anche con riferimento alla determinazione della pena (terzo motivo, seppure declinato sotto plurimi punti), con riferimento al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva ed agli aumenti per la continuazione, la Corte di merito ha fornito completa motivazione facendo espresso riferimento ai presupposti di cui all'art.133 cod. pen. la cui sinteticità risulta compatibile con la quantificazione della pena base e del minimale aumento ex art. 81 cod. pen.; che il ricorrente tenta di accreditare una preclusa lettura riduttiva ed alternativa delle risultanze processuali che la Corte di appello ha, in parte, confutato e, sotto altro profilo, dimostrato di aver adeguatamente effettuato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci