Cassation court dismisses appeal as grounds are identical to those already rejected by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Tavoletta Nevio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that all arguments raised by the appellant were merely reproductions of identical criticisms already thoroughly refuted by the Court of Appeal. Consequently, the judges determined that the appellant's attempt to offer an alternative reading of the procedural data lacked logical consistency and merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal reproduces identical grounds already rejected by the Court of Appeal without new evidence or logical coherence, the cassation court must declare it inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVOLETTA NEVIO nato a PESCARA il 21/01/2000 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; urN1,„ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tavoletta Nevio; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come la violenta condotta concorrente del Tavoletta fosse tesa ad ostacolare l'azione realizzata e tesa ad agevolare la fuga di Starinieri Gianluca; osservato che il ricorrente in ordine ad entrambi i motivi dedotti tenta di accreditare una lettura alternativa dei dati processuali con completezza e logicità effettuata dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0