Cassation court dismisses appeal for non-punishment due to insufficient offensiveness and prior criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the non-punishment plea. The appellant argued he was absent from his home to attend a religious festival, but the appellate court found the conduct highly offensive regardless of this motive. The court emphasized that the appellant's extensive history of serious crimes outweighed the minor nature of the alleged offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64 c.p.; Art. 65 c.p.: The plea of non-punishment is rejected when the offense is not considered minor and the offender has a significant prior criminal record, rendering the defense arguments legally insufficient.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE AMSA nato il 14/11/1993 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gueye Amsa e la memoria presentata dalla difesa, avv. Paolo Moretti, che ha ribadito le ragioni del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è riproduttivo di motivo di gravame confutato con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che, dopo aver escluso con logico ragionamento svolto in fatto, non censurabile in sede di legittimità, la versione resa dalla difesa a mente della quale il ricorrente sarebbe uscito da casa per recarsi in altro comune per assistere ad una festa religiosa, ha dato atto della non scarsa offensività della condotta, e ciò a prescindere dal pur enunciato profilo connesso ai reiterati e plurimi precedenti penali per gravi reati, parte della motivazione da ritenersi sub valente rispetto alla valorizzata non tenue offesa; ritenuto che la memoria presentata il 30 maggio 2023 non è idonea a modificare le conclusioni sopra espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso