Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25522/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25522/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25522/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA VINCENZO nato a NAPOLI il 08/10/1976 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Amendola Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a fronte di decisione che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, è privo di concreto interesse in quanto, visto che la parte ricorrente, che non contesta l'accertata responsabilità motivata conformemente a quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., non potrebbe conseguire alcun utile risultato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25522/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., non potrebbe conseguire alcun utile risultato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione attenuazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali decisione incidentale impugnabile cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA VINCENZO nato a NAPOLI il 08/10/1976 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Amendola Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a fronte di decisione che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, è privo di concreto interesse in quanto, visto che la parte ricorrente, che non contesta l'accertata responsabilità motivata conformemente a quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., non potrebbe conseguire alcun utile risultato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0