Ordinanza — n. 25522/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA VINCENZO nato a NAPOLI il 08/10/1976 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Amendola Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a fronte di decisione che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, è privo di concreto interesse in quanto, visto che la parte ricorrente, che non contesta l'accertata responsabilità motivata conformemente a quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., non potrebbe conseguire alcun utile risultato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25522/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., non potrebbe conseguire alcun utile risultato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA VINCENZO nato a NAPOLI il 08/10/1976 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Amendola Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a fronte di decisione che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, è privo di concreto interesse in quanto, visto che la parte ricorrente, che non contesta l'accertata responsabilità motivata conformemente a quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., non potrebbe conseguire alcun utile risultato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0