Italian court dismisses appeal claiming limited capacity incompatible with intentional violent conduct against police. The court rejects the argument that the defendant's mental state negates criminal intent. The decision upholds the lower court's finding of intentional violence. The appeal is declared inadmissible due to lack of new evidence. The defendant must pay court costs and fines. The ruling confirms the original conviction stands. The court emphasizes the clear evidence of violent actions. The legal principle of intent remains unchallenged. The final outcome is a dismissal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Russi Moreno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that his limited capacity to understand and will was incompatible with the intentional conduct required for conviction. The appellate court had already refuted this by noting his violent actions against police were clearly intentional and aimed at obstructing official duties. Consequently, the court rejected the appeal as merely reproducing arguments already successfully countered at the lower level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds merely reproduce identical criticisms already correctly refuted by the court of appeal, which established that limited capacity does not negate intentional conduct evident from the defendant's violent actions against law enforcement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSI MORENO nato a PESCARA il 03/09/1976 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Russi Moreno; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure correttamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come l'accertata limitata capacità di intendere di volere, adeguatamente apprezzata, non fosse incompatibile con la dolosa condotta del ricorrente resa palese dalle azioni in concreto poste in essere nei confronti delle forze dell'ordine intervenute per evitare che il Russi continuasse a creare problemi agli altri soggetti presenti che già prima dell'arrivo dei militari tentavano di contenere l'azione di costui, rilevando come le modalità della condotta manifestatasi con una articolata azione di violenza consistita nel tirare pugni e calci ai militari in divisa intervenuti fossero finalizzate ad opporsi all'attività d'ufficio del medesimi e perfettamente in linea con le conseguenti lesioni provocate; osservato che il ricorrente, in ordine ad entrambi i motivi dedotti, tenta di accreditare una lettura alternativa dei dati processuali con completezza e logicità operata dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il