Italian court dismisses appeal on non-punishment grounds due to prior rejection of offense severity argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Barboglio inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Barboglio argued for a non-punishment cause, but the appellate court had already rejected his claim regarding the low offensiveness of the violation. The supreme court upheld this rejection, noting that the appellant was found with drugs outside his authorized residence zone despite having permission to leave between 10 and 12 AM.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The court rejects a non-punishment appeal when the lower court has already addressed the lack of offensiveness, particularly where the offender was found with contraband outside the authorized area despite time-based permissions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBOGLIO GIANLUCA nato a PONTE SAN PIETRO il 08/04/1996 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Barboglio Gianluca; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha fatto riferimento alla non scarsa offensività della violazione rilevando che, nonostante il ricorrente fosse autorizzato ad allontanarsi dalla abitazione nella ampia fascia oraria tra le 10 e le 12, veniva trovato in auto in possesso di sostanza stupefacente al di fuori del Comune ricompreso nell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. fosse Così deciso il 05/06/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente