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Ordinanza — n. 25509/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-justifiable grounds and generic arguments against sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25509/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Tommaso Ferri inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Ferri challenged the lower court's sentencing analysis regarding multiple crimes and the denial of generic mitigating circumstances, arguing the reasoning was insufficient. The court rejected these claims as either generic, unsupported by facts, or legally deducible only from issues not raised in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or deducible only from issues not raised in the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded procedural costs sentencing review eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale motivazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRI TOMMASO nato a PESCARA il 15/05/1966 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; « visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ferri Tommaso; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la motivazione resa in ordine alla responsabilità per i plurimi reati contestati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. è, oltre che generico nella parte in cui non si confronta con le ragioni della decisione, manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha apprezzato analiticamente le censure e fornito corretta risposta in fatto ed in diritto (pag. 5 e 6 sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo, nella parte in cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto della non positiva personalità del ricorrente già resosi responsabile di plurimi reati tra i quali resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, così spiegando le ragioni della congruità della pena per come determinata all'esito del giudizio; rilevato che la parte del secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità è indeducibile in sede di legittimità in quanto non oggetto di questione in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis