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Ordinanza — n. 25507/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of specific legal argumentation regarding non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25507/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Francesco Cirasino's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments. Cirasino challenged the lower court's finding of habitual conduct and the exclusion of generic mitigating circumstances, insisting on the non-punishability of the offense under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they lacked specific legal reasoning and were contradicted by the appellate court's detailed motivation regarding the timing of the departure notice.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints regarding the application of non-punishability or the exclusion of mitigating circumstances without concrete legal analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishability habitual conduct mitigating circumstances Cassazione ordinanza spese processuali censure tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRASINO FRANCESCO nato a CISTERNINO il 21/07/1983 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; utg/\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cirasino Francesco; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico tenuto conto che avverso la decisione della Corte di appello che si era espressa in termini di abitualità della condotta, il ricorrente insiste nel ritenere l'offensività, evenienza tra l'altro smentita con la motivazione che ha anche sorretto l'escluso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; osservato che egualmente riproduttivo risulta il motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello motivatamente escluso la favorevole valutazione dell'avviso dell'allontanamento effettuato alle autorità intervenuto sette ore dopo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0