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Ordinanza — n. 25506/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax evasion, upholding lower court's finding of guilt based on verified absence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25506/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's conviction for tax evasion. The lower court found the appellant absent from his residence between two phone calls confirming his departure and return, a fact verified by Carabinieri controls. The Court ruled that this logical assessment of the appellant's absence was fully motivated and thus unchallengeable in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings if the lower court's reasoning is logical and sufficiently motivated, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax evasion absence verification Cassation review factual findings inadmissible appeal aiuto all'evasione di detenuti corrispondenza con il difensore uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECUCCIO GIULIO nato a POGGIARDO il 15/04/1988 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Grecuccio Giulio; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine alla contestata evasione risulta adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha rilevato come i controlli dei Carabinieri avessero escluso che il ricorrente, dopo aver comunicato ai militari lo spostamento dalla abitazione, si fosse effettivamente recato presso il medico ove effettuare controlli sanitari, così come avevano accertato che al momento della telefonata con cui il Grecuccio aveva comunicato il rientro costui non fosse stato visto, per tutto il tempo, andare presso l'ambulatorio del medico; osservato che tale valutazione in ordine alla contestata realizzazione del reato commesso il 22 agosto 2016 (inconferenti le ragioni della assoluzione in ordine agli altri episodi) risulta motivata in fatto e tale da sorreggere l'ipotesi a mente della quale il ricorrente, allontanatosi dall'abitazione nel periodo di tempo intercorrente tra le due telefonate con cui aveva preavvertito i militari dell'allontanamento e del rientro in abitazione; che ciò costituisce giudizio nel merito ex se logico (nella parte in cui analizza le ragioni della contestata evasione del 22 agosto 2016) che, in quanto tale è insindacabile in sede di legittimità; che proprio il doppio avviso, sia all'atto della uscita da casa che all'atto del rientro, fa emergere la fondatezza dell'accertato allontanamento nelle altre ipotesi tale circostanza non risulta essere stata verificata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci