Ordinanza — n. 25503/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ARCANGELO nato a POPOLI il 02/03/1987 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Rocco Arcangelo; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta che il ricorrente, in ragione del suo rintraccio all'esterno dall'abitazione, abbia integrato la fattispecie. di evasione, è manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto dell'integrazione del reato perché il ricorrente era stato rintracciato al fuori dall'abitazione in orario non compatibile con l'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza (oltre che con l'effettiva attività lavorativa ormai cessata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25503/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di evasione, è manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto dell'integrazione del reato perché il ricorrente era stato rintracciato al fuori dall'abitazione in orario non compatibile con l'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza (oltre che con l'effettiva attività lavorativa ormai cessata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ARCANGELO nato a POPOLI il 02/03/1987 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Rocco Arcangelo; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta che il ricorrente, in ragione del suo rintraccio all'esterno dall'abitazione, abbia integrato la fattispecie. di evasione, è manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto dell'integrazione del reato perché il ricorrente era stato rintracciato al fuori dall'abitazione in orario non compatibile con l'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza (oltre che con l'effettiva attività lavorativa ormai cessata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05