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Ordinanza — n. 25498/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely due to procedural delay exceeding statutory appeal periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25498/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed late. The appellant argued for recognition of mitigating circumstances, but the court noted the appeal was submitted on January 17, 2023, well after the forty-five-day deadline established by the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c), comma 2, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals must be lodged within the strict statutory time limits, and failure to comply results in the immediate inadmissibility of the remedy without examination of merits.

Parole chiave

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untimely appeal procedural delay cassation inadmissibility statutory time limits de plano rejection istanza di ricusazione tardiva tempestività dell'inoltro ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c), comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Roma, intervenuta 24 ottobre 2022, è stata depositata, con l'osservanza del termine di trenta giorni stabilito, il 9 novembre 2022; dal 23 novembre 2022 decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett.
art. 337 cod. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Forlivesi Massimo ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma lo ha assolto in ordine al delitto di cui al capo B) e confermato nel resto in ordine al contestato delitto di cui all'art. 337 cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORLIVESI MASSIMO nato a ROMA il 01/06/1969 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA-dato avviso-a-H-e-partt — udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Forlivesi Massimo ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma lo ha assolto in ordine al delitto di cui al capo B) e confermato nel resto in ordine al contestato delitto di cui all'art. 337 cod. pen..

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità e violazione di legge quanto a mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo.

4. Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Roma, intervenuta 24 ottobre 2022, è stata depositata, con l'osservanza del termine di trenta giorni stabilito, il 9 novembre 2022; dal 23 novembre 2022 decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen.. circostanza che, alla luce del proposto ricorso depositato il 17 gennaio 2023, determina la tardività dell'impugnazione che sarebbe dovuta intervenire entro il 7 gennaio 2022. Né ricorre nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. non essendo stato dichiarato il ricorrente assente in primo grado, svoltosi con rito abbreviato all'esito del giudizio direttissimo il 9 settembre 2020 e tenuto conto che nel processo di appello, celebratosi nelle forme cartolari ex art. 23, comma 3- bis d.l. 137 del 2020 e successive modifiche, il ricorrente era comunque presente in quanto rappresentato dal difensore che non aveva rivolto istanza di celebrazione in presenza.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec