Recourse dismissed as generic and unconvincing regarding recidivism findings by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Kone Younouse inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the finding of recidivism, but the court found his criticism generic and repetitive of arguments already adequately refuted by the lower court. The appellate court had correctly assessed specific prior offenses and their deterrent effect, making the appeal's lack of substantive engagement with the reasoning fatal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A recourse is inadmissible if the grounds are generic and do not effectively confront the correct reasoning of the lower court regarding recidivism and dangerousness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONE YOUNOUSE nato il 15/01/1989 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; \f visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Kone Younouse; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta recidiva risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata visto che il ricorrente non si confronta con la corretta motivazione sul punto resa dalla Corte di merito che ha, non solo apprezzato l'esistenza di precedenti specifici di poco precedenti (l'ultimo definito con sentenza nel 2019), ma anche come gli stessi denotassero insensibilità all'effetto deterrente e la persistente capacità a delinquere, così rendendo conto della aumentata pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0