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Ordinanza — n. 25496/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and confirmed recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gaetano Felice Maturi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for drug evasion and the application of recidivism, arguing against the affirmed liability. The court rejected these arguments, noting that the appellate court had already adequately refuted the claims regarding the voluntary nature of the conduct and the specific disvalue of the new offense.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a reproduction of those already adequately refuted by the appellate court, particularly when the lower court's reasoning on recidivism and the specific disvalue of the new crime is sufficiently motivated.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug evasion crime recidivism application reproductive grounds procedural costs recidiva nell'infrazione aggravamento della pena aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATURI GAETANO FELICE nato a MILANO il 21/01/1968 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Maturi Gaetano Felice; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la affermata responsabilità in ordine al delitto di evasione è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha ritenuto la condotta del ricorrente, trovato all'esterno dell'abitazione mentre suonava ad altro appartamento posto due piani sopra quello in cui era detenuto per acquistare sostanza stupefacente, integrare il delitto contestato essendo palese la volontarietà della condotta in diretta violazione proprio della ratio sottesa all'applicata misura; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura l'applicata recidiva adeguatamente motivata, non solo attraverso il rinvio ai plurimi precedenti penali ed alle pregresse condanne per il delitto di evasione, ma anche dando conto del maggiore disvalore insito nel nuovo reato di evasione contestato, tanto da denotare una particolare inclinazione a delinquere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i