Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for tax evasion citing lack of mental capacity evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Umberto Mottini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for mental incapacity and lack of criminal intent, but the lower court had already rejected these claims based on outdated expert reports and established recidivism. The supreme court upheld the dismissal because the first instance court correctly found no evidence supporting the appellant's defenses regarding mental state or lack of culpability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the lower court has already adequately refuted identical grounds regarding mental incapacity and procedural defects, rendering further examination unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTTINI UMBERTO nato a PALERMO il 03/06/1979 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mottini Umberto; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso afferenti la dedotta incapacità di intendere di volere e connessi vizi collegati alla mancata rinnovazione istruttoria (primo e secondo motivo), il motivo con cui si deduce il mancato riconoscimento della causa di non punibilità (terzo motivo), quello afferente il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente (quarto motivo), alla ritenuta recidiva ed al giudizio di bilanciamento ex art. 133 cod. pen. (quinto motivo) in ordine al delitto di evasione è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha: ritenuto la perizia che si intendeva acquisire inconferente in quanto di cinque anni successiva ai fatti (a fronte di omessa allegazione di qualsivoglia elemento da cui desumere un vizio di mente nel giudizio di primo grado); apprezzato l'assenza di elementi che deponessero, all'epoca dei fatti, per l'esistenza di problemi di incapacità di intendere e volere; valutato la condotta non scarsamente offensiva ed abituale (già condannato per reati della stessa indole che venivamo singolarmente enunciati); ritenuto corretta la recidiva sulla base dell'apprezzato stile di vita del ricorrente tale da denotare un accresciuta pericolosità sociale e congrua la pena anche nella parte in cui era pervenuta ad un giudizio di equivalenza con la contestata recidiva, tenuto conto della pena in concreto irrigata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso