Ordinanza — n. 25487/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARI DONOVAN nato a ROVERETO il 25/11/1972 CARI MANERIK nato a CONEGLIANO il 17/03/1998 CARI KIM nato a TRENTO il 28/01/1993 CARI DILAN nato a BOLZANO il 09/09/1995 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Cari Donovan, Cari Kim, Cari Dilan e Cari Menerik ; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. da parte di Cari Menerik, risulta riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che messo in evidenza come il ricorrente avesse contribuito alla materiale realizzazione della condotta partecipando all'azione di accerchiamento della parte offesa così rafforzando il proposito criminoso dei concorrenti; osservato che in ordine al comune motivo formulato da tutti i ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale, dopo aver rilevato che il Tribunale avesse comunque tenuto conto dello sforzo risarcitorio concedendo le attenuanti generiche, ha fornito corretta risposta rilevando come la pena fosse stata congruamente determinata in considerazione della grave condotta protrattasi nel tempo tanto da rendere necessario l'intervento di altro personale della Polizia Locale, circostanza che giustifica anche il leggero scarto dal minimo edittale della pena base; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 25487/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. da parte di Cari Menerik, risulta riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che messo in evidenza come il ricorrente avesse contribuito alla materiale realizzazione della condotta partecipando all'azione di accerchiamento della parte offesa così rafforzando il proposito criminoso dei concorrenti; osservato che in ordine al comune motivo formulato da tutti i ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale, dopo aver rilevato che il Tribunale avesse comunque tenuto conto dello sforzo risarcitorio concedendo le attenuanti generiche, ha fornito corretta risposta rilevando come la pena fosse stata congruamente determinata in considerazione della grave condotta protrattasi nel tempo tanto da rendere necessario l'intervento di altro personale della Polizia Locale, circostanza che giustifica anche il leggero scarto dal minimo edittale della pena base; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARI DONOVAN nato a ROVERETO il 25/11/1972 CARI MANERIK nato a CONEGLIANO il 17/03/1998 CARI KIM nato a TRENTO il 28/01/1993 CARI DILAN nato a BOLZANO il 09/09/1995 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Cari Donovan, Cari Kim, Cari Dilan e Cari Menerik ; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. da parte di Cari Menerik, risulta riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che messo in evidenza come il ricorrente avesse contribuito alla materiale realizzazione della condotta partecipando all'azione di accerchiamento della parte offesa così rafforzando il proposito criminoso dei concorrenti; osservato che in ordine al comune motivo formulato da tutti i ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale, dopo aver rilevato che il Tribunale avesse comunque tenuto conto dello sforzo risarcitorio concedendo le attenuanti generiche, ha fornito corretta risposta rilevando come la pena fosse stata congruamente determinata in considerazione della grave condotta protrattasi nel tempo tanto da rendere necessario l'intervento di altro personale della Polizia Locale, circostanza che giustifica anche il leggero scarto dal minimo edittale della pena base; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis