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Ordinanza — n. 25485/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25485/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25485/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA VINCENZO nato a NAPOLI il 20/04/1974 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Scala Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce la nullità dell'elezione di domicilio e l'assenza di volontà oppositiva da parte della polizia giudiziaria intervenuta a sedare una lite, sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito che hanno evidenziato: quanto all'elezione di domicilio, che i pubblici ufficiali notificanti hanno dato atto della impossibilità di firmare l'atto ma non anche della incapacità del ricorrente - che era nel frangente in ospedale in quanto, nel tentativo di fuggire dagli operanti, era stato investito da un autobus - tanto da porre in risalto l'intervenuta nomina del legale di fiducia, nomina che logicamente presuppone che le condizioni del ricorrente non fossero tali da pregiudicare la capacità di comprendere l'oggetto della notifica; quanto alla condotta di resistenza contestata, la Corte di appello ha messo in evidenza come il comportamento violento fosse proprio diretto ad opporsi all'azione del personale di polizia giudiziaria intervenuto che si era frapposto tra i contendenti onde far cessare la colluttazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25485/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA VINCENZO nato a NAPOLI il 20/04/1974 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Scala Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce la nullità dell'elezione di domicilio e l'assenza di volontà oppositiva da parte della polizia giudiziaria intervenuta a sedare una lite, sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito che hanno evidenziato: quanto all'elezione di domicilio, che i pubblici ufficiali notificanti hanno dato atto della impossibilità di firmare l'atto ma non anche della incapacità del ricorrente - che era nel frangente in ospedale in quanto, nel tentativo di fuggire dagli operanti, era stato investito da un autobus - tanto da porre in risalto l'intervenuta nomina del legale di fiducia, nomina che logicamente presuppone che le condizioni del ricorrente non fossero tali da pregiudicare la capacità di comprendere l'oggetto della notifica; quanto alla condotta di resistenza contestata, la Corte di appello ha messo in evidenza come il comportamento violento fosse proprio diretto ad opporsi all'azione del personale di polizia giudiziaria intervenuto che si era frapposto tra i contendenti onde far cessare la colluttazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute incapacità di discernimento idoneità alla guida responsabilità penale esercizio dei diritti civili difetto di legittimazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA VINCENZO nato a NAPOLI il 20/04/1974 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Scala Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce la nullità dell'elezione di domicilio e l'assenza di volontà oppositiva da parte della polizia giudiziaria intervenuta a sedare una lite, sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito che hanno evidenziato: quanto all'elezione di domicilio, che i pubblici ufficiali notificanti hanno dato atto della impossibilità di firmare l'atto ma non anche della incapacità del ricorrente - che era nel frangente in ospedale in quanto, nel tentativo di fuggire dagli operanti, era stato investito da un autobus - tanto da porre in risalto l'intervenuta nomina del legale di fiducia, nomina che logicamente presuppone che le condizioni del ricorrente non fossero tali da pregiudicare la capacità di comprendere l'oggetto della notifica; quanto alla condotta di resistenza contestata, la Corte di appello ha messo in evidenza come il comportamento violento fosse proprio diretto ad opporsi all'azione del personale di polizia giudiziaria intervenuto che si era frapposto tra i contendenti onde far cessare la colluttazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il