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Ordinanza — n. 25483/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity of grounds lacking specific correlation with lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued the absence of intent, but the court found this argument merely evocative without specific criticism of the appealed decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the contested decision, failing to address the actual reasons for the lower court's ruling.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissible appeal lack of specificity correlation with decision procedural costs motivi di cassazione contenzioso dell'assicurazione invalidità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTESTABILE CHRISTIAN nato a MANFREDONIA il 11/08/1994 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Contestabile Christian; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'assenza di dolo è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0