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Ordinanza — n. 25481/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25481/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25481/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTARULO CARLO nato a ROCCELLA IONICA il 21/04/1969 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lattarulo Carlo; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte territoriale che, quanto alla sussistenza del dolo, dimostrando di non condividere le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice in merito alla ritenuta semi infermità, ma prendendo atto dell'omessa impugnazione del Pubblico Ministero, ha dato conto della sussistenza dei dolo del reato di evasione ritenendo, a tali fini, inconferente la previa consapevole e volontaria contemporanea assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti alla base della condotta contestata; osservato che ad analoga conclusione si perviene in ordine al motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello escluso che la condotta tesa anche a molestare per ben due volte con l'uso di un coltello la vicina di casa potesse ritenersi scarsamente offensiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 25481/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello escluso che la condotta tesa anche a molestare per ben due volte con l'uso di un coltello la vicina di casa potesse ritenersi scarsamente offensiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena abuso di alcol alleggerimento della pena dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTARULO CARLO nato a ROCCELLA IONICA il 21/04/1969 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lattarulo Carlo; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte territoriale che, quanto alla sussistenza del dolo, dimostrando di non condividere le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice in merito alla ritenuta semi infermità, ma prendendo atto dell'omessa impugnazione del Pubblico Ministero, ha dato conto della sussistenza dei dolo del reato di evasione ritenendo, a tali fini, inconferente la previa consapevole e volontaria contemporanea assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti alla base della condotta contestata; osservato che ad analoga conclusione si perviene in ordine al motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello escluso che la condotta tesa anche a molestare per ben due volte con l'uso di un coltello la vicina di casa potesse ritenersi scarsamente offensiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il