Ordinanza — n. 25478/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVIO ALFREDO nato a ROMA il 18/05/1970 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Silvio Alfredo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'applicata recidiva è riproduttivo di identica questione posta con. il gravame correttamente confutata dalla Corte di appello che ha motivato la sussistenza, non solo attraverso il rinvio al plurimi precedenti penali ed alla pregressa condanna per il delitto di evasione, ma anche dando conto del maggiore disvalore insito nel reato di evasione contestato, tanto da incidere sulla determinazione criminosa e sullo sviluppo delle azioni delittuose; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25478/2023 — snpen · Corte di Cassazione: il gravame correttamente confutata dalla Corte di appello che ha motivato la sussistenza, non solo attraverso il rinvio al plurimi precedenti penali ed alla pregressa condanna per il delitto di evasione, ma anche dando conto del maggiore disvalore insito nel reato di evasione contestato, tanto da incidere sulla determinazione criminosa e sullo sviluppo delle azioni delittuose; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVIO ALFREDO nato a ROMA il 18/05/1970 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Silvio Alfredo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'applicata recidiva è riproduttivo di identica questione posta con. il gravame correttamente confutata dalla Corte di appello che ha motivato la sussistenza, non solo attraverso il rinvio al plurimi precedenti penali ed alla pregressa condanna per il delitto di evasione, ma anche dando conto del maggiore disvalore insito nel reato di evasione contestato, tanto da incidere sulla determinazione criminosa e sullo sviluppo delle azioni delittuose; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06