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Ordinanza — n. 25475/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25475/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25475/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a TAURIANOVA il 25/09/1964 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gallo Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che tutti il motivo di ricorso è generico e riproduttivo di identica censura con cui il ricorrente omette di confrontarsi, la cui rilevanza la Corte di appello ha adeguatamente confutato laddove ha rilevato che nessun effetto sulla falsa dichiarazione di impossidenza resa potesse assumere il fatto che il ricorrente fosse l'intestatario fittizio dei dodici veicoli, visto che la circostanza, comunque nota, non era opponibile nei confronti dei terzi estranei; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25475/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a TAURIANOVA il 25/09/1964 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gallo Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che tutti il motivo di ricorso è generico e riproduttivo di identica censura con cui il ricorrente omette di confrontarsi, la cui rilevanza la Corte di appello ha adeguatamente confutato laddove ha rilevato che nessun effetto sulla falsa dichiarazione di impossidenza resa potesse assumere il fatto che il ricorrente fosse l'intestatario fittizio dei dodici veicoli, visto che la circostanza, comunque nota, non era opponibile nei confronti dei terzi estranei; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsità ideologica in documenti falsa dichiarazione della parte inganno sull'identità finzione giuridica false indicazioni su attività commerciali messa in circolazione di monete false
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a TAURIANOVA il 25/09/1964 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gallo Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che tutti il motivo di ricorso è generico e riproduttivo di identica censura con cui il ricorrente omette di confrontarsi, la cui rilevanza la Corte di appello ha adeguatamente confutato laddove ha rilevato che nessun effetto sulla falsa dichiarazione di impossidenza resa potesse assumere il fatto che il ricorrente fosse l'intestatario fittizio dei dodici veicoli, visto che la circostanza, comunque nota, non era opponibile nei confronti dei terzi estranei; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06