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Ordinanza — n. 25474/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25474/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25474/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO SEBASTIANO nato a MARSALA il 26/01/1984 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; e visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cascio Sebastiano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito che hanno evidenziato di condividere le ragioni espresse quanto a trattamento sanzionatorio dal Tribunale che aveva apprezzato, oltre all'assenza di elementi favorevoli, il comportamento violento posto in essere ed i plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25474/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO SEBASTIANO nato a MARSALA il 26/01/1984 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; e visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cascio Sebastiano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito che hanno evidenziato di condividere le ragioni espresse quanto a trattamento sanzionatorio dal Tribunale che aveva apprezzato, oltre all'assenza di elementi favorevoli, il comportamento violento posto in essere ed i plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di persecuzione riesame dell'entità pena abbandono del procedimento penale permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO SEBASTIANO nato a MARSALA il 26/01/1984 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; e visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cascio Sebastiano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito che hanno evidenziato di condividere le ragioni espresse quanto a trattamento sanzionatorio dal Tribunale che aveva apprezzato, oltre all'assenza di elementi favorevoli, il comportamento violento posto in essere ed i plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0