Ordinanza — n. 25474/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO SEBASTIANO nato a MARSALA il 26/01/1984 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; e visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cascio Sebastiano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito che hanno evidenziato di condividere le ragioni espresse quanto a trattamento sanzionatorio dal Tribunale che aveva apprezzato, oltre all'assenza di elementi favorevoli, il comportamento violento posto in essere ed i plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25474/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO SEBASTIANO nato a MARSALA il 26/01/1984 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; e visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cascio Sebastiano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito che hanno evidenziato di condividere le ragioni espresse quanto a trattamento sanzionatorio dal Tribunale che aveva apprezzato, oltre all'assenza di elementi favorevoli, il comportamento violento posto in essere ed i plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO SEBASTIANO nato a MARSALA il 26/01/1984 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; e visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cascio Sebastiano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito che hanno evidenziato di condividere le ragioni espresse quanto a trattamento sanzionatorio dal Tribunale che aveva apprezzato, oltre all'assenza di elementi favorevoli, il comportamento violento posto in essere ed i plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0