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Ordinanza — n. 25462/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25462/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25462/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26 ottobre 2022 il Tribunale di Castrovillari ha applicato a Massimo Cetera, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente e di quant'altro in sequestro, per il reato — così riqualificato - di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 613, comma 1 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25462/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena pena massima remissione della pena pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 26 ottobre 2022 il Tribunale di Castrovillari ha applicato a Massimo Cetera, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CETERA MASSIMO nato a CASSANO ALLO IONIO il 06/09/1972 avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato a7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 ottobre 2022 il Tribunale di Castrovillari ha applicato a Massimo Cetera, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente e di quant'altro in sequestro, per il reato — così riqualificato - di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto personalmente ricorso per cassazione, con riserva dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Va invero osservato, in via del tutto assorbente, che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato, che ha delegato l'avvocato Cristian Bilotta, tra l'altro non iscritto all'Albo speciale dei cassazionisti, per il mero deposito dell'impugnazione. 3.2. In proposito, va ricordato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3.2.1. Vero è che la sottoscrizione dell'imputato risulta autenticata, ma in ogni caso questa Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221), circostanza che, tra l'altro, in specie neppure ricorre (v. supra). Va da sé che il requisito formale per proporre impugnazione — neppure sostenuta da motivo alcuno - non risulta quindi affatto rispettato, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

4. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere est