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Ordinanza — n. 25459/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25459/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25459/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tomasulo Luca, nato a Melfi il 04/07/1992 avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 24/06/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti; E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Potenza in data 24/06/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Potenza in data 12/09/2019, che aveva condannato Luca Tomasulo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000 di multa in ordine al delitto di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, previo riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della medesima disposizione. e."-- £91%/k 2. Avverso tale sentenza ricorre ramite il difensore di fiducia, denunciando, con il primo motivo, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alle doglianze proposte con l'atto di appello, e con il secondo, la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al calcolo della pena base, operato nel massimo edittale dell'articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25459/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Potenza in data 24/06/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Potenza in data 12/09/2019, che aveva condannato Luca Tomasulo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000 di multa in ordine al delitto di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, previo riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della medesima disposizione. e."-- £91%/k 2. Avverso tale sentenza ricorre ramite il difensore di fiducia, denunciando, con il primo motivo, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alle doglianze proposte con l'atto di appello, e con il secondo, la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al calcolo della pena base, operato nel massimo edittale dell'articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti tossicodipendenza abuso di sostanze infrazione qualificata LStup pericolo di traffico di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tomasulo Luca, nato a Melfi il 04/07/1992 avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 24/06/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Potenza in data 24/06/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Potenza in data 12/09/2019, che aveva condannato Luca Tomasulo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000 di multa in ordine al delitto di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, previo riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della medesima disposizione. e."-- £91%/k 2. Avverso tale sentenza ricorre ramite il difensore di fiducia, denunciando, con il primo motivo, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alle doglianze proposte con l'atto di appello, e con il secondo, la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al calcolo della pena base, operato nel massimo edittale dell'articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/1990.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Con il primo motivo il ricorrente propone censure aspecifiche, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata, che ha accertato in modo non censurabile la destinazione illecita delle sostanze detenute, utilizzando convergenti e significativi elementi indiziari quali le modalità di occultamento all'interno della PS4 e il rinvenimento di materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, dati tutti con cui il ricorrente non si confronta. Il motivo è inoltre genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima.

Il secondo motivo è inammissibile per le stesse ragioni, avendo la Corte di appello specificamente motivato in ordine alla particolare gravità della condotta e alla personalità del ricorrente, ai sensi dell'articolo 133, ritenendo lo stesso, con motivazione non illogica né contraddittoria, «soggetto particolarmente proclive al crimine e refrattario al rispetto di norme giuridiche, attesi i suoi precedenti penali, anche specifici in materia di stupefacenti», così dando atto del percorso logico seguito, nel commisurare la pena, in ordine al discostamento rispetto ai minimi edittali, peraltro successivamente al previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Consigli