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Sentenza — n. 25458/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25458/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25458/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vistola Valentina, nata a Sessa Aurunca il 14/03/1970 avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 12/04/2016 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti; E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 12/04/2016 condannava Valentina Vistola alla pena di euro 600 di ammenila in ordine alla contravvenzione di cui all'articolo 279 d.lgs. 152/2006 accertatos7S‘resta Aurunca il 12/05/2011, per avere gestito un impianto di verniciatura in assenza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. id( 2. Avverso tale sentenza l'imputata proponeva appello, tramite il difensore di fiducia, trasmesso per competenza dalla Corte di Appello di Napoli a questa Corte, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. pen., denunciando: 2.1 con il primo motivo, la violazione di legge con riferimento alla penale responsabilità della prevenuta; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge con riguardo alla omessa revoca della confisca della cabina di verniciatura.

Regesto Legislator

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articolo 279 d.lgs. 152/2006, art. 568 comma 5 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 25458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte affronterà per primo il terzo motivo di ricorso, per la sua efficacia assorbente sugli altri motivi. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata non motiva sulle ragioni per cui ha disposto la confisca dell'impianto di verniciatura. A differenza di quanto disposto, ad esempio, dall'articolo 452-quaterdecies cod. pen., in cui la norma prevede la confisca obbligatoria dello «strumento» del reato, nel caso di specie la legge non prevede analoga misura, versandosi pertanto in ipotesi di confisca «facoltativa» ex art. 240, comma 1, cod. pen..

Parole chiave

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violazione degli oneri dell'autorizzazione divieto di immissioni eccessive diritto di emissione inquinamento automobilistico autorizzazione di estrarre materiali sequestro di un veicolo

Disposizioni normative citate

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articolo 279 d.lgs. 152/2006
art. 568 comma 5 cod. pen
Avverso tale sentenza l'imputata proponeva appello, tramite il difensore di fiducia, trasmesso per competenza dalla Corte di Appello di Napoli a questa Corte, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.
art. 131-bis cod. pen
con il secondo motivo, la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2.3.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vistola Valentina, nata a Sessa Aurunca il 14/03/1970 avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 12/04/2016 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 12/04/2016 condannava Valentina Vistola alla pena di euro 600 di ammenila in ordine alla contravvenzione di cui all'articolo 279 d.lgs. 152/2006 accertatos7S‘resta Aurunca il 12/05/2011, per avere gestito un impianto di verniciatura in assenza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. id( 2. Avverso tale sentenza l'imputata proponeva appello, tramite il difensore di fiducia, trasmesso per competenza dalla Corte di Appello di Napoli a questa Corte, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. pen., denunciando: 2.1 con il primo motivo, la violazione di legge con riferimento alla penale responsabilità della prevenuta; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge con riguardo alla omessa revoca della confisca della cabina di verniciatura.

3. La Corte affronterà per primo il terzo motivo di ricorso, per la sua efficacia assorbente sugli altri motivi. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata non motiva sulle ragioni per cui ha disposto la confisca dell'impianto di verniciatura. A differenza di quanto disposto, ad esempio, dall'articolo 452-quaterdecies cod. pen., in cui la norma prevede la confisca obbligatoria dello «strumento» del reato, nel caso di specie la legge non prevede analoga misura, versandosi pertanto in ipotesi di confisca «facoltativa» ex art. 240, comma 1, cod. pen..

La Corte ha chiarito (Sez. 3, n. 2522 del 12/01/2022, Ferraioli, n.m.) che «in caso di condanna per esercizio di impianto privo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'ad 279, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 la confisca dei macchinari richiede una specifica motivazione sul punto, non essendo sufficiente rilevare la mera correlazione tra il reato ed i beni oggetto di confisca». Ancora, si è affermato (Sez. 3, n. 10091 del 16/011/2020, Marigliano, Rv. 278406) che in tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, possa reiterare l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati.

Occorre, in altre parole, la dimostrazione che il reo, restando in possesso delle cose servite per commettere il reato, reiteri l'attività punibile, cosicché, al fine di impedire la futura ripetizione criminosa, si rende necessaria l'emanazione del provvedimento ablativo strumentale alla tutela degli interessi che il diritto penale, mediante l'applicazione della misura di sicurezza reale, intende preservare (ex multis, Sez. 3, n. 30133 del 5/4/2017, Rv. 270324). Indicazioni, queste, non fornite dal provvedimento impugnato.

4. L'accoglimento del motivo di ricorso, determinando la formazione di un valido rapporto di impugnazione, determina la declaratoria di estinzione del reato per la prescrizione del reato occorsa medio tempore, con conseguente efficacia assorbente sui restanti motivi di ricorso. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il C