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Ordinanza — n. 25456/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility against a plea-bargain sentence due to lack of specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hoxha Bledar inadmissible against a plea-bargain sentencing decision. The appellant argued for a different legal qualification of the offense but failed to meet the strict requirements for challenging such sentences. The court ruled that only specific, narrowly defined errors regarding the defendant's will, the link between the plea and the sentence, or the legality of the penalty are permissible grounds for cassation against plea-bargain verdicts.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentencing decisions are strictly limited to specific grounds; general legal qualification errors are inadmissible unless they constitute a manifest error immediately evident from the indictment.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal inadmissibility legal qualification error manifest error standard procedural law Italy errore nella commisurazione della pena reato impossibile abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 49 cod. pen.
Art. 379 cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna in data 30/11/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Bledar Hoxha la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa pér il reato di cui all'art.
Art. 73 d.P.R. 309/1990
a Bledar Hoxha la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa pér il reato di cui all'art. 73 del d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna in data 30/11/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen.
articolo 49 cod. pen
pen., sostenendo la erronea qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza del reato impossibile di cui all'articolo 49 cod. pen.
articolo 379 cod. pen
e l'erronea applicazione della legge sostanziale, ritenendo semmai applicabile l'articolo 379 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022
In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, poi, la Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019
281116 - 01), sia la denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Hoxha Bledar, nato in Albania il 05/08/1991, avverso la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna in data 30/11/2022 udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna in data 30/11/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Bledar Hoxha la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa pér il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., sostenendo la erronea qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza del reato impossibile di cui all'articolo 49 cod. pen. e l'erronea applicazione della legge sostanziale, ritenendo semmai applicabile l'articolo 379 cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quanto alla erronea qualificazione giuridica del fatto, la doglianza non viene sviluppata se non con un generico riferimento alla condotta post-factum, peraltro di ardua comprensione in quanto avulso da qualsivoglia percorso logico e argomentativo.

In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, poi, la Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01) ritiene che in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, sia una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01), sia la denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - 02).

Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il