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Ordinanza — n. 25454/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea-bargain sentencing dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25454/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the plea-bargain sentencing order inadmissible. The appellant argued the lower court failed to sufficiently justify the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, excluding general criticism of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible except for specific grounds concerning the defendant's consent, legal qualification, or penalty legality, excluding general criticism of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal Code of Criminal Procedure legal qualification error defendant consent Cassation appeal grounds procedural admissibility abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616, c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129, c.p.p.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'impugnata sentenza, che avrebbe dovuto argomentare meglio in ordine all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod.
Art. 444, c.p.p.
dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Claudio Morella, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Claudio Morella, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'impugnata sentenza, che avrebbe dovuto argomentare meglio in ordine all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016
Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022
269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv.
Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010
(così, in motivazione, già anteriormente alla novella, Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLA CLAUDIO nato a NAPOLI il 15/08/1998 avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato a7iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1. dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Claudio Morella, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena - sospesa - di mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e restituzione dei residui beni, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'impugnata sentenza, che avrebbe dovuto argomentare meglio in ordine all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1.

In relazione al proposto motivo di censura, è nozione consolidata che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). In tal quadro è, in ogni caso, del tutto risalente l'osservazione che l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione - come è avvenuto in specie - dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (così, in motivazione, già anteriormente alla novella, Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv. 247539).

Laddove va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, tra l'altro del tutto generico e replicabile in ogni genere di procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il