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Ordinanza — n. 25451/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25451/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 febbraio 2022 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza dell'Il maggio 2021 del Tribunale di Spoleto, in forza della quale Mali Khayal, titolare dell'omonima ditta individuale, era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi dieci di arresto e di euro cinquemila di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25451/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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amministrazione infedele qualificata tassa sui rifiuti carcerazione giudiziaria carcerazione cautelativa deposito di prodotti inquinanti inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAYAL JILALI nato il 01/01/1961 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 febbraio 2022 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza dell'Il maggio 2021 del Tribunale di Spoleto, in forza della quale Mali Khayal, titolare dell'omonima ditta individuale, era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi dieci di arresto e di euro cinquemila di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett.

a) e lett.

b) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata eccepita l'intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va invero osservato, quanto all'eccepita prescrizione quinquennale, che il reato di gestione illecita di rifiuti deve considerarsi di natura permanente, ed al riguardo risulta essere stato eseguito accertamento di p.g. ancora in data 21 marzo 2017, relativamente al verificato trattamento di rifiuti tanto pericolosi quanto non pericolosi da parte dell'odierno ricorrente il quale - in area privata nei pressi della propria abitazione - li aveva ordinatamente selezionati nella prospettiva di un futuro recupero, ed in proposito i Giudici del merito si sono correttamente espressi circa l'affermazione di responsabilità. Va da sé, pertanto, che alla data dell'impugnata sentenza del 21 febbraio 2022 non era ancora comunque maturato il termine prescrizionale di cinque anni, tenuto naturalmente conto dell'esistenza - pacifica - di atti interruttivi.

4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favor è della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere estensor