Italian Court dismisses appeal on drug charges for lack of specific legal grounds and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Matteo Seccia inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence regarding the personal use of drugs and incorrectly applied the 'minor offense' provision, but the court found these arguments to be mere complaints without precise identification of legal errors. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: Appeals must cite specific legal errors; generic complaints about factual evaluation or lack of minor offense status are inadmissible when the lower court's reasoning is based on solid evidence and established legal criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Seccia Matteo, nato a Cerignola 18/08/1989 avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 23/03/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari in data 23/03/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia in data 17/02/2020, condannava Matteo Seccia alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 5.000 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990, 697 cod. pen., commessi in Cerignola il 6/11/2017, disponen'do la sola restituzione all'appellante di un assegno di cui il primo giudice aveva disposto confisca.
2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando:2.1. con il primo motivo, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla colpevolezza dell'imputato in riferimento al reato contestato di cui all'art. 73 T.U. stup., per aver omesso di valorizzare gli elementi da cui ritrarre la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente; 2.1. con il secondo motivo, la violazione di legge e segnatamente dell'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per non avere riconosciuto la fattispecie della lieve entità.
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità. 3.1. Quanto al primo motivo, esso è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, che ha fondato il suo convincimento sulla scorta di un solido quadro probatorio. La Corte di appello evidenzia in motivazione gli elementi da cui ritrarre la colpevolezza: il rinvenimento di diversi rotoli di nastro isolante macchiato di polvere biancastra, forbici, bustine di cellophane tagliate, bilancini di precisione, denaro in quantità incompatibile con lo stato di disoccupazione dell'imputato, e soprattutto il dato ponderale (dal THC presente nella sostanza erano ricavabili 389 dosi).
Evidenzia ancora come l'asserito stato di assuntore sia meramente addotto ma non comprovato in alcun modo, venendo meno così il ricorrente, in ossequio al principio di «prossimità della prova» ad un preciso onere di allegazione. Con tale solido apparato probatorio il ricorso non si confronta, limitandosi a generiche doglianze prive della necessaria specificità. 3.2. /parimenti, il secondo motivo non si confronta con il tenore del provvedimento impugnato, secondo cui già il solo dato ponderale si pone in aperto contrasto con la possibilità di ricondurre il fatto nella fattispecie di lieve entità, motivazione stringata ma non in contrasto con la giurisprudenza della Corte, secondo cui la norma invocata dal ricorrente prevede una serie di «indicatori» da cui desumere la «lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino «ve!») la qualità e quantità delle sostanze.
Le Sezioni Unite della Corte sono infatti reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
Tale principio è stato poi ribadito, dopo l'autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici, affermandosi (Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651-01) che «la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio», nonché operando (Sez. 3, Sentenza n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491-01) una distinzione, tra i vari indici, fra quelli concernenti l'azione e quelli concernenti le sostanze:
«il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità"».
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende