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Ordinanza — n. 25442/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to re-litigation of facts and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim of a motivational defect regarding his role as a technical manager. The applicant argued for acquittal under Article 530 and excessive sentencing, but the lower court had already thoroughly examined his active participation in illegal waste management. The Court ruled that re-litigating established facts without new evidence violates procedural rules, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely re-litigates facts already examined by the lower courts without presenting new evidence or legal grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-litigation of facts technical manager liability illegal waste management excessive penalty claim procedural defect court costs order sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato dedotto vizio motivazionale quanto alla mancata assoluzione dell'imputato a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto del suo ruolo nell'ambito della società della quale era dipendente come responsabile tecnico.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non •sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorSa'Senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Artt. 110 cod. pen.
256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
e 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non •sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorSa'Senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANONE EUGENIO nato a MONTEU ROERO il 27/09/1949 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 luglio 2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza dell'Il febbraio 2021 del Tribunale di Cuneo e riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato in mesi quattro di arresto ed euro quattromila di ammenda la pena inflitta a Eugenio Fontanone per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato dedotto vizio motivazionale quanto alla mancata assoluzione dell'imputato a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto del suo ruolo nell'ambito della società della quale era dipendente come responsabile tecnico. Del pari è stata lamentata l'eccessività della pena siccome inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Esso infatti - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero non consentita alla Corte di legittimità. 3.1.1. Al riguardo, infatti, la sentenza impugnata ha dato ampio conto dell'attività in fatto svolta dall'odierno ricorrente, anche in considerazione della sua posizione di responsabile tecnico della società amministrata dal coimputato Gambetta non appellante e della sua concreta attività di gestione dell'attività illecita.

In proposito, infatti, l'odierno ricorrente è stato ripetutamente osservato siccome costantemente impegnato nella lavorazione del materiale raccolto, estratto e destinato alla rivendita a terzi senza alcuna autorizzazione nell'ambito della gestione dei rifiuti, per lo più rientranti - questi ultimi - tra le apparecchiature elettriche e elettroniche. 3.2. In relazione poi all'altro motivo di censura, la pena detentiva - ulteriormente ridotta in esito al riconoscimento delle attenuanti generiche - è stata contenuta nei minimi edittali, mentre la pena pecuniaria si pone anch'essa a ridosso di tale limite inferiore.

4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non •sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorSa'Senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere