Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25432/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25432/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Fiorina Debora, nata a Biella il 25/06/1974 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11/04/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti; E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino in data 11/04/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Biella del 24/06/2019 con cui Debora Fiorina era stata condannata alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. 74/2000, commesso in riferimento alle annualità 2011 e 2012 quale legale rappresentante della Coop. Akadi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25432/2023 — snpen · Corte di Cassazione: nell'anno di imposta di riferimento aveva ricevuto fatture da 3 società del Gruppo Brusia per un importo di euro 360.091,25, da cui derivava l'evasione di IRES per euro 90.025,25 ed IVA 73.715,88, con conseguente evasione «per entrambe le categorie di imposte, superiore alla soglia normativamente fissata dal dettato dell'art. 5 del d.lgs. 74/2000». Tale accertamento era stato effettuato dagli operanti su «verifiche effettuate su base documentale», utilizzando il c.d. "spesometro" al solo fine di rintracciare i rapporti intercorsi tra soggetti economici (v. pag. 4 ud. 3/04/2018); si deve quindi escludere la natura induttiva dell'accertamento.

Parole chiave

Generato dall'IA
omissione della contabilità dichiarazione dei redditi fatture fittizie false indicazioni su attività commerciali rilevazione e rendicontazione contabili debito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Fiorina Debora, nata a Biella il 25/06/1974 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11/04/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino in data 11/04/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Biella del 24/06/2019 con cui Debora Fiorina era stata condannata alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. 74/2000, commesso in riferimento alle annualità 2011 e 2012 quale legale rappresentante della Coop. Akadi.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, contesta l'erronea applicazione della norma incriminatrice, avendo la Corte di appello di Torino fondato il giudizio di responsabilità su un mero accertamento induttivo, senza avere, inoltre, considerato, le spese deducibili; 2.2. Con il secondo motivo, contesta la mancanza di motivazione in ordine al superamento delle soglie di punibilità.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, in quanto prospettante deduzioni generiche prive delle ragioni in diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed omettendo altresì di confrontarsi con la motivazione dei provvedimenti delle due fasi di merito. La sentenza di primo grado e quella di appello debbono leggersi come un solo provvedimento trattandosi di c.d. «doppia conforme». La Corte di appello, nel confermare la pronuncia di prima cura, ha disatteso le analoghe censure proposta in sede di gravame (pag.

4) rilevando come l'accertamento effettuato fosse tutt'altro che induttivo o presuntivo, essendo emerso dalla deposizione dell'operante De Vito che la società amministrata dall'imputata (da considerarsi "evasore totale" in quanto sconosciuta al Fisco, v. ud. 3/04/2018, pag.

4) nell'anno di imposta di riferimento aveva ricevuto fatture da 3 società del Gruppo Brusia per un importo di euro 360.091,25, da cui derivava l'evasione di IRES per euro 90.025,25 ed IVA 73.715,88, con conseguente evasione «per entrambe le categorie di imposte, superiore alla soglia normativamente fissata dal dettato dell'art. 5 del d.lgs. 74/2000». Tale accertamento era stato effettuato dagli operanti su «verifiche effettuate su base documentale», utilizzando il c.d. "spesometro" al solo fine di rintracciare i rapporti intercorsi tra soggetti economici (v. pag. 4 ud. 3/04/2018); si deve quindi escludere la natura induttiva dell'accertamento.

Quanto alle soglie di punibilità il teste De Vito riferisce di avere proceduto a decurtare le operazioni imponibili di alcune spese (v. pag. 5 ud. 3/04/2018); il ricorrente, sia nell'atto di appello che nel ricorso per cassazione, lamenta l'omesso superamento delle soglie di punibilità, ma senza addurre alcun elemento concreto a sostegno. Il ricorso, in realtà, si limita a sostenere una lettura alternativa degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla Corte di appello di Torino (e dal giudice di primo grado), operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v.

Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, rv 217052-01). Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massimata) esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)».

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile