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Ordinanza — n. 25431/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to potential aggravation of the base penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25431/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant argued that the most serious crime should be re-evaluated to increase the penalty for continued offenses, but the court noted this would inevitably worsen the base sentence. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary interest to proceed and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal challenging the gravity assessment of crimes is inadmissible if its acceptance would necessarily result in a reformatio in peius by increasing the base penalty for the most serious offense.

Parole chiave

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lack of interest reformatio in peius continuation of crimes gravity of offenses inadmissible appeal procedural costs Cassation appeal reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi
Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021, Valenti
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEMBROTTI MENNA DONATO nato a NAPOLI il 31/08/1999 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 giugno 2022 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 15 ottobre 2021 del Tribunale di Noia resa in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 29 ottobre 2021 del Tribunale di Nola resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato la complessiva pena inflitta a Donato Nembrotti Menna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato osservato che il reato più grave doveva intendersi il reato precedentemente giudicato, tanto per numero di grammi detenuti di droga cd. pesante quanto per numero di dosi ricavabili, e su detto reato doveva operarsi l'aumento per continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. In proposito, infatti, deve considerarsi inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una reformatio in peius della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804; Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021, dep. 2022, Valenti, Rv. 282894).

Va invero considerato che la doglianza, quand'anche in tesi rispondente alla realtà processuale, è, tuttavia, inficiata dalla carenza di interesse da parte del ricorrente a rilevarla, giacché dall'accoglimento della medesima deriverebbe - necessariamente - un effetto pregiudizievole per il predetto, ovverossia l'aggravamento della pena base relativa al reato rivendicato come più grave. Né, per vero, il ricorrente ha esplicitato le ragioni che giustificano la proposizione del ricorso, che è in tal modo affetto da evidente genericità.

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, non può che conseguire l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere est