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Ordinanza — n. 25424/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding drug sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for appeal regarding the personal destination of drugs. The appellant argued the second-instance judge failed to explain why the defendant was not acquitted for this purpose, but the court noted the waiver of remaining appeal reasons. Consequently, the court held that the cassation appeal could not address issues already waived during the appeal phase.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of appeal grounds renders a subsequent cassation appeal inadmissible regarding those waived issues, as the second-instance judgment becomes res judicata on the waived points.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds res judicata on waived issues inadmissible cassation appeal partial waiver of appeal personal destination of drugs imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 3 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 23 settembre 2021 del Tribunale di Napoli, con rinuncia agli ulteriori motivi di appello e preso atto dell'accordo delle parti a norma dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 3 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 23 settembre 2021 del Tribunale di Napoli, con rinuncia agli ulteriori motivi di appello e preso atto dell'accordo delle parti a norma dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
274522;,Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI UGO nato a NAPOLI il 28/02/1997 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv. o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI; •

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 23 settembre 2021 del Tribunale di Napoli, con rinuncia agli ulteriori motivi di appello e preso atto dell'accordo delle parti a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni uno di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta a Ugo Mancini per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata contestata l'omessa motivazione circa la richiesta difensiva di proscioglimento per la destinazione meramente personale dello stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

4. In relazione al motivo di censura proposto, è stato già osservato da questa Corte che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522;,Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).

Infatti la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr. ad es. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006). 4.1. Richiamati detti principi, in specie il ricorrente si è lamentato proprio dell'affermazione di penale responsabilità, in tal modo quindi esorbitando dal perimetro del controllo di legittimità dal momento che, dalla non contestata motivazione della sentenza impugnata, si evince che il motivo di gravame concerneva solamente - dando così per pacifica l'affermazione di responsabilità - "la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione", e che in esito all'accordo sulla pena vi era stata rinuncia ai residui motivi di appello.

5. Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il C