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Ordinanza — n. 25409/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing request due to lack of admissible grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Braiek Naim inadmissible against a sentencing request judgment. The defendant argued for violation of Article 606 regarding insufficient reasoning on sentence proportionality, but the court noted that appeals against sentencing requests are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will or legal qualification errors. Since the appeal raised only a generic motivation defect unrelated to the permitted grounds, it was rejected as inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing requests are admissible only for specific grounds including the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty; generic defects in motivation are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing request appeal inadmissible grounds procedural code limitations proportionality reasoning Cassazione inadmissibility motivi di cassazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il giudice per le indagini preliminari di Torino, con sentenza del 18/10/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen., a Braiek Naim, la pena di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt.73 comma 4 del d.P.R.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.).
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
art. 444 cod. proc. pen
Il giudice per le indagini preliminari di Torino, con sentenza del 18/10/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen., a Braiek Naim, la pena di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt.73 comma 4 del d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Braiek Naim, nato a Torino il 07/06/1999 (CUI 04ZA2WE) avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 18/10/2022 udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il giudice per le indagini preliminari di Torino, con sentenza del 18/10/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen., a Braiek Naim, la pena di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt.73 comma 4 del d.P.R. 309/1990, quale aumento in continuazione con i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Torino 14/10/2021, irr. 24/11/2021.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento alla omessa motivazione sulla congruità della pena.

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.). Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 . -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato un generico vizio di motivazione con riguardo alla valutazione in concreto della dosimetria della pena, ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Consigliere este