Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking charge due to lack of new evidence and procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's findings on drug trafficking were legally sound. The appellant argued for a personal use classification based on contradictory evidence regarding the drug quantity and packaging, but the court found no new facts to support this. Consequently, the appeal was rejected because it sought an impermissible re-evaluation of established investigative findings without addressing the statutory requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The Supreme Court cannot re-evaluate facts or evidence already examined by the lower courts; an appeal is inadmissible if it merely requests a different interpretation of existing findings without presenting new elements or demonstrating a violation of admissibility rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADWAN MOHAMED SAID HEFNY nato il 27/07/1995 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 4 giugno 2019 del Tribunale di Torino resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro seicento di multa la pena inflitta a Mohamed Said Hefny Radwan per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. E' stato proposto ricorso per cassazione, assumendo che la stessa Corte territoriale aveva escluso che vi fosse immediata destinazione dello stupefacente alla vendita, mentre contraddittoriamente la scorta di stupefacente - 1310 dosi medie ricavabili, come da imputazione - era stata contestualmente definita sia come assai cospicua sia come non particolarmente rilevante. La stessa modalità di confezionamento e l'assenza di elementi indicativi circa un'attività di cessione si ponevano come elementi convergenti nel ritenere l'uso personale dello stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Esso infatti tende in sostanza ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero non consentita a questa Corte di legittimità. La sentenza, in particolare, ha evidenziato - e siffatte considerazioni non sono state tenute in conto dal ricorso - che la destinazione (naturalmente e fisiologicamente futura, contrariamente ai mal posti rilievi del ricorrente) della sostanza allo spaccio poteva evincersi anzitutto dal fatto che in alcun luogo emergeva la qualità del ricorrente come consumatore di stupefacente, laddove sarebbe stata acquisita dall'imputato - in esito a congruo prelievo bancario - la disponibilità per l'acquisto di droga la cui non secondaria quantità, naturalmente, di per sé poteva anche non essere particolarmente rilevante, ma che lo diventava all'evidenza in relazione alle presunte esigenze del singolo preteso consumatore.
Sì che, al riguardo, non può ravvisarsi alcuna contraddizione nel percorso argomentativo palesato in proposito dalla Corte territoriale. Né ovviamente rilevava la modalità di conservazione dello stupefacente in panetti, proprio avuto riguardo alla ricostruita tempistica di acquisto, nell'immediatezza, della sostanza da parte di soggetti rimasti ignoti, e comunque non indicati dall'odierno ricorrente.
5. La destinazione della sostanza allo spaccio è stata pertanto riconosciuta in esito ad iter motivazionale del tutto solido ed immeritevole di censura.
6. La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, che tra l'altro neppure si confrontano appieno con la motivazione della Corte territoriale, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il C