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Ordinanza — n. 25395/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as time-barred and orders appellant to pay court costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25395/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Shahid Ali's appeal against a second-instance criminal judgment inadmissible due to a procedural delay. The appellant argued the lower court failed to prove drug trafficking, but the appeal was filed late, missing the statutory sixty-day deadline. Consequently, the court ruled the appeal invalid under Article 616 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and the appellant bears the procedural costs unless they acted without fault.

Parole chiave

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criminal appeal time bar procedural delay inadmissible appeal court costs imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Shahid Ali, nato in Pakistan il 18/05/1975 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 04/02/2022 Ict-dtcr. avvtstratte-perji; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 04/02/2022, confermava la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 commi 1-bis, e 5, del d.P.R. 309/90, ancorché in motivazione avesse dato atto della parziale fondatezza dell'appello, ritenendo di rideterminare la pena in mesi otto di reclusione e 200 euro di multa. fr 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, ritenendo la sentenza «non soddisfacente», ma di fatto contestando la mancanza di prova di destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso e quindi il mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente, senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; ed infatti, la sentenza è stata depositata in cancelleria in data 5 aprile 2022 (termine per il deposito di sessanta giorni a decorrere dal 4/02/2022), ed il ricorso è stato proposto in data 26 maggio 2022.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle am