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Ordinanza — n. 25267/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for continuance of sentence due to lack of criminal intent continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25267/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marcello Mazza's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the lower court correctly rejected the request for sentence continuation because the crimes, committed over three years in different locations, lacked the necessary continuity of criminal intent. Consequently, the court ruled that the crimes represented autonomous criminal resolutions rather than a single planned course of action.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The absence of circumstances proving a continuous criminal plan from the first offense precludes the application of sentence continuation for distinct crimes committed over a significant period.

Parole chiave

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continuzione pena intento criminale reati diversi assenza continuità inammissibilità ricorso reati economici criminalità persistente reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA MARCELLO nato a IVREA il 19/04/1968 avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Marcello Mazza, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (nell'arco di tre anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi considerato, in particolare, che si tratta di reati non sempre della stessa fattispecie, commessi in un significativo lasso temporale in luoghi differenti e con modalità diverse.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile