Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances, upholding lower court's factual assessment of recidivist personality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Ciampini inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in denying generic mitigating circumstances. The appellate court had excluded these benefits based on Ciampini's repeated violations of special surveillance obligations, which demonstrated a personality inclined to disobey authority. The supreme court affirmed that the trial judge's factual evaluation of such personality traits is non-appealable unless contradictory, thus validating the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The judge of the merits holds an unappealable factual judgment regarding generic mitigating circumstances, provided the reasoning is non-contradictory and accounts for the predominant elements under Article 133 of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMPINI ALESSANDRO nato a FROSINONE il 16/12/1974 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta la violazione di legge rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato, in particolare, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pe.n., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549);
Ritenuto, al riguardo, che la Corte di appello di Roma ha escluso la concessione delle generiche in favore di Alessandro Ciampini evidenziando le reiterate violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale considerate come manifestazioni di una personalità incline a disobbedire agli ordini dell'Autorità e refrattaria a qualunque disciplina, così adempiendo al relativo obbligo motivazionale; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in oma il 13 ap