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Ordinanza — n. 25264/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25264/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASOTINA FRANCO nato a TORINO il 11/12/1967 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata nella specie rilevata dalla Corte di appello di Torino con adeguata motivazione, dando rilievo alla abitualità del comportamento sussistente anche nella ipotesi di soggetto che abbia commesso più reati della stessa indole e che l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione circa il mancato pagamento della cauzione entro il termine dovuto;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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indebito inadempimento reiterato criminalità persistente indennità per insolvenza recidiva nell'infrazione prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASOTINA FRANCO nato a TORINO il 11/12/1967 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata nella specie rilevata dalla Corte di appello di Torino con adeguata motivazione, dando rilievo alla abitualità del comportamento sussistente anche nella ipotesi di soggetto che abbia commesso più reati della stessa indole e che l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione circa il mancato pagamento della cauzione entro il termine dovuto;

Rilevato che, rispetto a tale assorbente rilievo, il ricorrente oppone contestazioni non concludenti e, comunque, di mero fatto non utilmente apprezzabili in questa sede; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2023.