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Ordinanza — n. 25261/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25261/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25261/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAHBAZI MOSTAFA nato il 07/11/1961 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza del 13 ottobre 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova avanzata da Shahbazi Mostafa ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare per l'entità della pena residua superiore ad anni due; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale ch sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione per l'assenza di una valida opportunità lavorativa; Ritenuto che con il ricorso si vorrebbe pervenire ad una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale e che tale operazione, come noto, non è ammissibile in sede di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25261/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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revisione del piano regolatore spazio pubblico violazione delle norme zonali abuso della licenza e delle targhe luogo a utilizzazione sensibile terreno comunale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAHBAZI MOSTAFA nato il 07/11/1961 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza del 13 ottobre 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova avanzata da Shahbazi Mostafa ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare per l'entità della pena residua superiore ad anni due; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale ch sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione per l'assenza di una valida opportunità lavorativa; Ritenuto che con il ricorso si vorrebbe pervenire ad una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale e che tale operazione, come noto, non è ammissibile in sede di legittimità;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.