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Ordinanza — n. 25260/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to withdrawal of litigation by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25260/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Vincenzo Coniglio's appeal inadmissible because he explicitly withdrew the litigation on March 25, 2023, creating a lack of interest. Although Coniglio argued for the review of the supervision court's decision, the withdrawal rendered the procedural remedy moot. Consequently, the court ordered Coniglio to pay the procedural costs and a fine of five hundred euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: The withdrawal of litigation by the appellant renders the appeal inadmissible due to the subsequent lack of interest, triggering a mandatory sanction for procedural costs.

Parole chiave

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withdrawal of litigation lack of interest inadmissible appeal procedural costs Fine Fund sanction motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONIGLIO VINCENZO nato a PALERMO il 22/02/1960 avverso il decreto del 08/03/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di SIENA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; 'sn

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della espressa rinuncia alla impugnazione effettata da parte di Vincenzo Coniglio in data 25 marzo 2023; Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06;2016, Arena, Rv. 267373);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2023.