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Ordinanza — n. 25257/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded, citing merit review and procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25257/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bongiorno Calogero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of liability for a crime under D.Lgs. 159/2011, alleging legal violations and a failure to consider evidence. The court rejected these claims, noting the appeal constituted a clear incursion into the merits of the case and that the alleged distortion of evidence was irrelevant to a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, lett. a) and Art. 606, c. 1, lett. e) of the Code of Criminal Procedure; An appeal is inadmissible if it constitutes a manifestly unfounded attack on the merits or a procedural error unrelated to the legality of the decision.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal incursion into merits distortion of evidence violation of law Cassa delle ammende D.Lgs. 159/2011 procedural error difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Rilevato, altresì, che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 360, c. 1, lett. a), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIORNO CALOGERO nato a AGRIGENTO il 22/06/1984 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che con l'impugnazione si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione peraltro palesando una chiara incursione nella valutazione di merito e altresì contestando, in modo manifestamente infondato, l'accertamento di responsabilità in ordine al reato di cui all'arit.75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011, ritenuta dimostrata dal giudice a quo con motivazione adeguata e non manifestamente illogica;

Rilevato, altresì, che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2