Ordinanza — n. 25256/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI GIUSEPPE nato a ALCAMO il 06/08/1967 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo del detenuto in materia di permesso premio, e che con il ricorso per cassazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art.30-ter Crd. pen., per essere stato ritenuto necessario il completamento dell'osservazione della personalità del detenuto prima dell'eventuale concessione del beneficio richiesto; Rilevato che il ricorso non si confronta, se non con doglianze in punto di fatto, con il tema posto dal giudice a quo e vagliato con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ossia l'opportunità che - per l'eventuale concessione del permesso premio - è necessaria la conclusione dell'osservazione della personalità da parte dell' equipe dell'istituto e della mancanza, allo stato, di un progetto trattamentale che contempli proprio il beneficio in oggetto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI GIUSEPPE nato a ALCAMO il 06/08/1967 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo del detenuto in materia di permesso premio, e che con il ricorso per cassazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art.30-ter Crd. pen., per essere stato ritenuto necessario il completamento dell'osservazione della personalità del detenuto prima dell'eventuale concessione del beneficio richiesto; Rilevato che il ricorso non si confronta, se non con doglianze in punto di fatto, con il tema posto dal giudice a quo e vagliato con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ossia l'opportunità che - per l'eventuale concessione del permesso premio - è necessaria la conclusione dell'osservazione della personalità da parte dell' equipe dell'istituto e della mancanza, allo stato, di un progetto trattamentale che contempli proprio il beneficio in oggetto;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.