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Ordinanza — n. 25256/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25256/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI GIUSEPPE nato a ALCAMO il 06/08/1967 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo del detenuto in materia di permesso premio, e che con il ricorso per cassazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art.30-ter Crd. pen., per essere stato ritenuto necessario il completamento dell'osservazione della personalità del detenuto prima dell'eventuale concessione del beneficio richiesto; Rilevato che il ricorso non si confronta, se non con doglianze in punto di fatto, con il tema posto dal giudice a quo e vagliato con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ossia l'opportunità che - per l'eventuale concessione del permesso premio - è necessaria la conclusione dell'osservazione della personalità da parte dell' equipe dell'istituto e della mancanza, allo stato, di un progetto trattamentale che contempli proprio il beneficio in oggetto;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa ripristino dello statuto di rifugiato ricollocamento in un istituto nuova domanda di prestazioni d'invalidità integrazione insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI GIUSEPPE nato a ALCAMO il 06/08/1967 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo del detenuto in materia di permesso premio, e che con il ricorso per cassazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art.30-ter Crd. pen., per essere stato ritenuto necessario il completamento dell'osservazione della personalità del detenuto prima dell'eventuale concessione del beneficio richiesto; Rilevato che il ricorso non si confronta, se non con doglianze in punto di fatto, con il tema posto dal giudice a quo e vagliato con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ossia l'opportunità che - per l'eventuale concessione del permesso premio - è necessaria la conclusione dell'osservazione della personalità da parte dell' equipe dell'istituto e della mancanza, allo stato, di un progetto trattamentale che contempli proprio il beneficio in oggetto;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.