Italian court dismisses prisoner appeal for lack of special defense counsel as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Francesco Felici inadmissible de plano. The prisoner attempted to challenge a surveillance court order but failed to engage a lawyer registered on the special barroll required for appeals post-August 2017. Consequently, the court rejected the petition and ordered Felici to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed by prisoners after August 2017 are inadmissible if not signed by a lawyer registered on the special barroll, resulting in immediate dismissal and cost liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICI FRANCESCO nato a NAPOLI il 24/10/1964 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE Idato avvi-SO—aTre-TDart9 — ft; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDIERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da Francesco Felici avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 27 settembre 2022 e che sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto,, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ric:orrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.