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Ordinanza — n. 25253/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25253/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLOCCO CARLO nato a ACERRA il 06/03/1979 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F'OSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibili le richieste di misure alternative alla detenzione avanzate da Carlo Fiocco, avendo escluso l'impossibilità od inesigibilità della sua collaborazione rispetto al reato ex art.74 d.P.R. 309/90 per il quale attualmente sta espiando la condanna; Considerato che il Tribunale ha osservato che, sulla base della stessa sentenza di condanna, vi sono vari profili attinenti al tema oggetto del processo di cognizione che potrebbero essere approfonditi con il contributo del Fiocco rispetto ai quantitativi di stupefacenti ed agli acquirenti dello stesso;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25253/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F'OSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibili le richieste di misure alternative alla detenzione avanzate da Carlo Fiocco, avendo escluso l'impossibilità od inesigibilità della sua collaborazione rispetto al reato ex art.74 d.P.R. 309/90 per il quale attualmente sta espiando la condanna; Considerato che il Tribunale ha osservato che, sulla base della stessa sentenza di condanna, vi sono vari profili attinenti al tema oggetto del processo di cognizione che potrebbero essere approfonditi con il contributo del Fiocco rispetto ai quantitativi di stupefacenti ed agli acquirenti dello stesso;

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti cooperazione giudiziaria in materia penale traffico di influenze illecite partecipazione al reato coazione penale favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLOCCO CARLO nato a ACERRA il 06/03/1979 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F'OSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibili le richieste di misure alternative alla detenzione avanzate da Carlo Fiocco, avendo escluso l'impossibilità od inesigibilità della sua collaborazione rispetto al reato ex art.74 d.P.R. 309/90 per il quale attualmente sta espiando la condanna; Considerato che il Tribunale ha osservato che, sulla base della stessa sentenza di condanna, vi sono vari profili attinenti al tema oggetto del processo di cognizione che potrebbero essere approfonditi con il contributo del Fiocco rispetto ai quantitativi di stupefacenti ed agli acquirenti dello stesso;

Rilevato che il ricorso non si confronta in modo specifico con il tema evidenziato dal giudice a quo e vagliato, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, limitandosi a sostenere che essendo il condannato soltanto un pusher egli non potrebbe collaborare; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 202