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Ordinanza — n. 25252/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25252/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25252/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATELLA LUIGI nato a SALERNO il 25/07/1990 avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; E CONSIDERATO IN DIRXTTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato, nei confronti di Luigi Natella , la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per i reati di minaccia e violazione legge armi e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, rispetto agli elementi ascritti a carico dell'imputato;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 129 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25252/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato, nei confronti di Luigi Natella , la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per i reati di minaccia e violazione legge armi e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, rispetto agli elementi ascritti a carico dell'imputato;

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi minaccia nel diritto penale reati violenti recidiva nell'infrazione reato di coazione sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato, nei confronti di Luigi Natella , la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per i reati di minaccia e violazione legge armi e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. pen
pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato, nei confronti di Luigi Natella , la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per i reati di minaccia e violazione legge armi e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATELLA LUIGI nato a SALERNO il 25/07/1990 avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRXTTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato, nei confronti di Luigi Natella , la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per i reati di minaccia e violazione legge armi e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, rispetto agli elementi ascritti a carico dell'imputato;

Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita i casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, e che è pertanto inammissibile la doglianza relativa alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. (ex plurimis:

Cass., Sez. VI, 7 novembre 2019, n. 1032, Rv. 278337; Cass., Sez. II, 11 gennaio 2018, n. 4727, Rv. 272014); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 202