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Ordinanza — n. 25251/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against non-appealable pardon denial order as procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it targeted an unappealable administrative act regarding a pardon. The petitioner, Salvatore Antonino Cammarata, sought a pardon which was denied by the Palermo Court of Appeal on October 31, 2022. The court ruled that since the original decision could not be appealed, the current petition violated procedural rules and ordered the petitioner to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a decision denying a pardon is inadmissible de plano because such acts are non-appealable under the Criminal Procedure Code.

Parole chiave

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pardon denial non-appealable act inadmissible appeal Criminal Procedure Code procedural bar court costs de plano dismissal allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA SALVATORE ANTONINO nato a SALEMI il 04/06/1959 avverso l'ordinanza del 31/10/2022 della PROC.GEN.CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Premesso che il reclamo è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art.591, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di atto emesso in data 31 ottobre 2022 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, con il quale era stata respinta la richiesta avanzata da Salvatore Antonino Cammarata per il riconoscimento dell'indulto; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2023.