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Ordinanza — n. 25250/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived acquittal grounds under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Domenico Di Pierro inadmissible de plano. The appellant challenged the second-instance judgment for lack of reasoning regarding potential acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such grounds were waived by the defendant's renunciation of appeal arguments, making the complaint inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017; Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen. The court held that in appeals for settlement agreements, complaints regarding waived acquittal grounds or renounced appeal arguments are inadmissible, limiting cassation review to non-waived issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived acquittal grounds settlement agreement appeal renunciation of arguments Criminal Procedure Code de plano inadmissibility Italian criminal law rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505
Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv.
Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243
272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv.
Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018
273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIERRO DOMENICO nato a MOLFETTA il 17/05/1962 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI(lato_ -avvrso arteryariJ udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.

Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione Domenico Di Pierro denuncia il vizio di motivazione rispetto all'accertamento preliminare circa la sussistenza di ragioni per una pronuncia di assoluzione nei suoi confronti a norma dell'art.129 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma i